L’UNIVERSITA’ E I SUOI CONCORSI di Fabio Matarazzo

 

 

Lo “Tsunami” che iniziato da Firenze sta devastando l’immagine dell’università nei media e nell’opinione pubblica, rischia di offuscare, nel polverone che alza, la percezione dei problemi reali posti in luce dall’ennesima deprecabile vicenda di pastette accademiche. La comprensibile emotività delle reazioni suscita spesso proposte di rimedi affrettati e confusi, molte volte sperimentati vanamente da tempo. Si generalizzano, in maniera improvvida, situazioni e comportamenti che la correttezza deontologica e l’orgoglio del ruolo e della funzione che si esercita, ben prima del giudice penale, dovrebbero ritenere deprecabili e inammissibili. Il rischio che si corre è infatti quello di accomunare anche l’università nel discredito, sempre più diffuso e pervasivo, che sta caratterizzando il giudizio su gran parte delle istituzioni del nostro Paese. Sarebbe ingiusta e grave la perdita di una fiducia, di cui l’università ha sempre goduto nella sua storia millenaria. Costituirebbe un rischio pericoloso per la nostra società e il suo futuro. E non sarebbe meritato un giudizio deprimente e di disprezzo di un sistema accademico che, nonostante una marcata penuria di risorse e investimenti, non sfigura certo nel panorama internazionale per la sua produzione scientifica e l’apprezzamento per i suoi laureati e ricercatori, ambiti all’estero quando sono costretti a rivolgervisi per le chiusure, vuoi finanziarie vuoi corporative, che incontrano nel nostro Paese. D’altronde l’università, più in generale tutto il sistema della formazione e della ricerca scientifica, è davvero l’ultima spiaggia alla quale dobbiamo riferirci per invertire la tendenza al progressivo degrado che sembra coinvolgere, con il nostro Paese, gran parte delle società occidentali.

La comprensibile indignazione, dunque, non può e non deve sottarci a una riflessione sulle cause di fenomeni che si ripetono spesso nonostante la sequela dei rimedi adottati. Dovremmo interrogarci, in particolare, sui motivi che inducono una filiera autorevole di specchiati professionisti, personalità all’apice delle qualificazioni accademiche e scientifiche, con meritati riconoscimenti nazionali e internazionali, a volte cessati per età da un ruolo attivo nell’accademia, ad agire nei modi che intercettazioni e registrazioni ci hanno fatto conoscere con dettagli sorprendenti e ripugnanti. Dovremmo chiederci se il comportamento di tanti esponenti qualificati, ai vertici di un settore accademico così importante nell’ambito degli studi giuridici, sia stato determinato da una prava e proterva intenzione di danneggiare alcuni a vantaggio di altri, un miserevole episodio di nepotismo, o sia l’abnorme epilogo di un costume accademico tradizionale che negli anni è stato accettato e condiviso, da allievi e maestri, ma che non è più tollerabile in questa fase storica.

La ragione dell’attuale rifiuto la spiega bene Biagio de Giovanni nel suo commento alla vicenda sul ‘Mattino’ del 28 settembre: “Che i concorsi universitari abbiano una loro programmazione è cosa vecchia come l’università e nasce anch’essa da un’esigenza che può essere formulata così: l’università serve […] pure a far nascere scuole ed è stato sempre del tutto fisiologico che un docente volesse al proprio fianco l’allievo che aveva studiato con lui, che si era formato con i suoi metodi, che aveva seguito i suoi consigli, che magari era in grado di far andare avanti quella ricerca e così via. Nulla di più fisiologico nella storia dell’università che senza questa logica non esisterebbe. I concorsi universitari sono stati sempre programmati dai grandi maestri del tempo che fu. […] In realtà quei maestri erano ben attenti al merito, ma anche alle provenienze delle candidature delle varie scuole che partecipavano alla gara. L’equilibrio complessivo allora era raggiunto a vantaggio della ricerca italiana, ma seguendo quella logica che è molto specifica dell’università da quando essa è nata”. Certo, riconosce de Giovanni, si parla di un’altra epoca e di ben altri “maestri”! Sono parole da sottoscrivere e che ci riportano al nocciolo del problema: soltanto la qualità delle persone con la loro onesta capacità di discernimento, e di giudizio equo ed equilibrato, possono offrire risposta adeguata e soddisfacente a un problema che va esaminato in tutta la sua complessità e delicatezza perché riguarda, come si è cercato di mettere in luce, le modalità con le quali ricerca e scienza si evolvono e progrediscono. Altre soluzioni si sono sempre dimostrate inefficaci.

La reazione più immediata e generalizzata propende per la modifica della composizione delle commissioni; per la ricerca di sempre maggiore oggettività nella valutazione; per la valutazione successiva della qualità delle selezioni operate, con previsione di premi o penalità all’esito della produttività scientifica dei nuovi assunti. La proposta più dirompente per l’assetto universitario consolidato è senza dubbio quella avanzata dal presidente Cantone in un’intervista a Repubblica del 27 settembre. “Vorrei lanciare un’idea”, dice, tra l’altro, il presidente dell’anti corruzione, “In ogni commissione, per un’abilitazione, per un concorso, dovrebbe entrare una personalità esterna al mondo accademico. Perché non immaginare uno scrittore a giudicare, insieme agli altri, una prova di Letteratura italiana? Un medico, un ingegnere e un avvocato nelle loro discipline? Nessuno vuole sminuire il mondo accademico, ma la contaminazione è un valore. Non conosco una categoria più gelosa delle proprie libertà dei magistrati, eppure nelle commissioni di concorso in magistratura ci sono proprio i docenti universitari”. Sembrerebbe un sasso lanciato nello stagno e una positiva provocazione. In realtà l’idea non è nuova, come potrebbe sembrare a prima vista, avendo costituito oggetto di dialettica giuridica e giurisprudenziale, ai massimi livelli, già nei primi anni settanta del secolo scorso.

Qualche dubbio sull’eccessiva autoreferenzialità del corpo accademico si era manifestato, infatti, anche a quell’epoca, se è vero che nel 1972 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[1] aveva dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sui concorsi alle cattedre universitarie. Il Consiglio di Stato censurava che le commissioni fossero composte esclusivamente da professori universitari. In questo modo, a giudizio di quel Consesso, si poneva in essere un sistema strutturato in forma di autogoverno in contrasto con i principi costituzionali dell’imparzialità della pubblica amministrazione e dell’uguaglianza. Anche le norme che, all’epoca, non richiedevano la necessità di prefissare criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati, sollevava motivate perplessità nei giudici amministrativi. A quei rilievi replicò prontamente la Corte Costituzionale[2] giudicandoli privi di fondamento. Le commissioni giudicatrici, secondo la Corte, erano razionalmente composte esclusivamente dai professori delle materie per le quali era bandito il concorso. Si trattava, infatti, di considerare la personalità scientifica dei candidati. Potere, questo, che non poteva essere conferito a persone non competenti nelle materie dei concorrenti. Un sistema del genere, infatti, non avrebbe garantito, a giudizio della Corte, quel buon andamento dell’Amministrazione, di cui il Consiglio di Stato era giustamente preoccupato. Non sarebbe stato in grado di assicurare scelte informate alla conoscenza della materia a concorso e del suo progresso. Neppure il procedimento concorsuale fu ritenuto viziato. Era razionale, infatti, secondo la Consulta del tempo, ritenere che la personalità e l’opera scientifica di un candidato fosse sottratta ad ogni qualificazione paradigmatica e che la comparazione nei concorsi a cattedre dovesse avvenire soltanto raffrontando il merito dell’attività svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non avrebbe potuto attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità personali dei singoli candidati. Il buon andamento dell’amministrazione universitaria, proseguiva la Corte, esige che l’opera scientifica del candidato sia valutata per quella che essa è; non è prevedibile a priori quale essa possa essere, così da predisporre criteri ai quali raffrontarla.

Se questa era l’immagine dell’università dell’epoca, bisogna convenire che di acqua sotto i ponti ne sia passata tanta e che ci appaia assai lontana la raffigurazione che dell’università si aveva a livello istituzionale. Chissà se oggi la Consulta confermerebbe questo giudizio. E però le considerazioni di allora su uno degli aspetti più delicati e controversi dell’assetto universitario, non erano del tutto prive di logica e buon senso.

Si torna, dunque al problema di fondo. Né automatismi intesi a ridimensionare sempre più, se non addirittura escludere del tutto la responsabilità del giudizio dei commissari, né l’analisi, in un tempo successivo alla nomina, dell’operato del neo assunto per vagliarne l’operosità e i risultati e giudicare così la bontà o meno della scelta effettuata, si sono rivelate soluzioni vincenti. Le misure e i criteri, per quanto dettagliati al limite del totale automatismo nella selezione, non potranno mai annullare del tutto la discrezionalità dei commissari né potranno costituire valida barriera a preordinare alla stregua di quei criteri i titoli dei candidati da privilegiare. La conseguenza, un conformismo accademico nemico dell’innovazione nella ricerca, della sperimentazione di percorsi inusitati ed eccentrici, essenziali per il progresso della scienza. Anche il vaglio susseguente alla nomina presta il fianco alla critica di inadeguatezza a dispetto delle tante voci che lo accreditano quale soluzione vincente. Nella comparazione degli interessi tra un immediato e gratificante risultato utile e positivo, quale può essere la vittoria del concorrente preferito, e un’eventuale, incerta penalizzazione, marginale per entità e rinviata nel tempo, e comunque riferita a una struttura e non all’autore della scelta, è facile prevedere quale possa essere la decisione prediletta.

Ma ciò che non possono le regole e i criteri astratti, possono gli uomini. È solo a loro, a mio giudizio, che è lecito ed utile affidarsi. Alla consapevolezza e alla coscienza dei commissari, restituiti alla responsabilità di una decisione che non può essere mistificata con riferimenti a strumentazioni oggettive che ne nascondano la faccia; restituiti, con la riconsiderazione del loro ‘status’, alla dignità di una funzione tra le più elevate e proficue per la società; sensibili dunque alla necessità di quell’equilibrio tra le varie esigenze che, come ci ricorda de Giovanni, i maestri di un tempo hanno sempre ricercato e trovato. Insomma è su queste sensibilità, sulla fiera riconsiderazione della propria missione, non circoscritta soltanto agli aspetti strettamente professionali, che è necessario far leva per evitare che si ripetano episodi di malcostume che, proprio per l’istituzione dalla quale provengono, suscitano, più di tanti simili, scalpore e delusione. E se i singoli non si mostrano reattivi e convinti, è il controllo sociale della corporazione che deve assumere su di sé questo impegno e questa responsabilità. Soltanto nell’osservazione continua da parte dei “pari” dei comportamenti degli appartenenti alla comunità, potrà aversi quel controllo effettivo, e di indiscutibile autorevolezza, in grado di scoraggiare, pena una generalizzata disistima e discriminazione, comportamenti miserevoli e miserabili.

 

[1] C.d.S. Ad. Plen. 22 febbraio 1972, n.2, in “Foro Amm.vo”, 1972 1,2,51.

[2] Corte Cost. sent. 6 luglio 1972, n. 143.

 

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